In arrivo un fiume di lettere dall’Agenzia delle Entrate. L’importo da pagare è certo. Tregua finita per i contribuenti.
Le date da tenere a mente sono due. Dopo questa doppia scadenza, l’Agenzia delle Entrate tornerà ad inviare avvisi bonari e lettere di compliance ai cittadini che hanno inviato la documentazione richiesta con qualche imprecisione, mancanza o errore. E’ importante sapere che lo stop legato alle partenze per le vacanze estive, è regolato dall’articolo 10 del decreto legislativo n°1/2024. lo stesso valido anche per la sosta natalizia.
La sospensione dei termini interessa chi ha già presentato la propria dichiarazione reddituale e si è impegnato nel pagamento delle imposte o di altre obbligazioni tributarie. Nello specifico il rifermento è a imprese e professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, nonché a chi è in debito con il Fisco. Grazie a questa normativa si annulla il rischio di sanzioni o interesse extra, a patto di rispettare le nuove tempistiche.
Dopo il 31 agosto e il 4 settembre non ci saranno più scuse o possibilità di sfuggire. I cittadini torneranno a ricevere le comunicazioni relative ad anomalie o irregolarità nei versamenti delle imposte, bolli compresi, in modo da poter procedere a correzione ed evitare sanzioni. Riprenderanno ad essere inviate pure le richieste di informazioni e documenti, in linea con l’articolo 37, comma 11-bis del DL 223/2006.
Questa stabilisce espressamente l’interruzione della trasmissione dall’1 agosto al 4 settembre esclusi quelli riguardanti “richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Come detto non tutti hanno potuto godere di questo istante di tregua. Gli atti urgenti non possono mai essere bloccati.
A renderlo chiaro è la stessa Agenzia delle Entrate tramite la circolare n° 9/E/2024. Qui si specifica come le attività proseguano normalmente quando vi è pericolo per la riscossione, se si configura una notizia di reato o se il destinatario è sottoposto a procedure concorsuali. Non godono della procedura di stand-by neppure gli avvisi sono vicini ai termini di scadenza e prescrizione.
Infine, per quando concerne il versamento di somme dovute nel frangente di controlli del Fisco la sospensione del termine di 30 giorni è estesa fino al 4 settembre. Se si ricevono comunicazioni in questo lasso di tempo, il termine va a decorrere proprio da quest’ultima data e non da quella della ricezione.
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